Termini e Condizioni

 Condizioni generali di TAX PRO Fiduciaria Sagl


Le seguenti condizioni generali valgono per i contratti stipulati fra la TAX PRO Fiduciaria Sagl (chiamata in seguito mandataria) e i loro mandanti, esclusi i casi in cui sono stati predisposti accordi speciali o disposizioni contrarie alla legge.


A.           Estensione ed esecuzione del mandato

  1. Il mandato affidato determina l’estensione delle prestazioni e dei servizi indicati nel Contratto di mandato, di cui le presenti condizioni generali sono parte integrante.

  2. La mandataria si impegna ad eseguire il mandato secondo i principi generalmente riconosciuti nel ramo della professione, nell’interesse del cliente e secondo le use istruzioni.  È esclusa qualsiasi garanzia di risultato.

  3. Il cliente comunica, spontaneamente o su richiesta della mandataria, tutte le informazioni necessarie allo scopo del mandato. La mandataria considera attendibili e corretti i fatti nonché le informazioni ed in generale tutti i documenti consegnati, messi a disposizione o ricevuti dal cliente e, pertanto, non procede a verificarne la correttezza né l’eventuale conformità con la legge, tranne nel caso in cui l’oggetto del mandato medesimo verta su tale verifica di correttezza e/o conformità.


B.           Dovere di discrezione

La mandataria è tenuta alla segretezza relativa a tutte le informazioni riservate di cui viene a conoscenza nell’ambito del suo rapporto con il cliente.  Sono riservati i casi di svincolo da tale obbligo di riservatezza da parte del cliente rispettivamente secondo le norme di legge.

Il dovere di riservatezza deve essere rispettato anche a conclusione del mandato.


C.            Collaborazione di terzi

  1. Per l’esecuzione del mandato, la mandataria può delegare a terzi, rispettivamente avvalersi dell’aiuto di collaboratori e/o professionisti (persone fisiche e/o giuridiche) interni e/o esterni alla propria struttura. I costi di tali prestazioni terze vengono assunte, salvo pattuizione contraria, dal mandante in aggiunta all’onorario pattuito.

  2. I terzi sono pure vincolati dal segreto professionale.


D.           Responsabilità

  1. La mandataria è responsabile per la buona e diligente esecuzione del mandato, come pure per l’attività dei suoi collaboratori.


E.            Obblighi del mandante

  1. Il mandante ha un ampio e generale obbligo spontaneo e tempestivo di collaborare e comunicare tutti i fatti e le informazioni (senza esclusione di formato e/o supporto di trasmissione) necessari alla mandataria per la buona e tempestiva esecuzione del mandato.  La mandataria non è responsabile di eventuali ritardi e/o violazioni di tali obblighi del mandante. 

  2. l mandante è tenuto a rispettare l’indipendenza della mandataria.


F.            Determinazione dell’onorario

  1. L’attività della mandataria è remunerata così come da accordi alla conclusione del mandato (preventivi e offerte).

  2. Salvo esplicita pattuizione contraria, agli onorari della mandataria si aggiungono l’IVA (se applicabile) e l’eventuale rimborso spese pattuito.

  3. La mandataria può chiedere acconti, esigibili salvo diverso accordo entro 15 giorni dalla prima richiesta. La mandataria ha inoltre il diritto di sospendere totalmente o parzialmente le proprie prestazioni o rinunciare al mandato in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento degli acconti e/o delle fatture.


G.           Fine del mandato

  1. Salvo diversa pattuizione, il contratto ha durata indeterminata e può essere disdetto da ambo le parti senza preavviso e per qualsiasi termine.  Eventuali onorari maturati diventano immediatamente esigibili a partire dalla fine del contratto, a prescindere da quale parte lo ha disdetto o revocato.  Parimenti, con la fine del mandato decadono automaticamente e senza avviso eventuali agevolazioni di pagamento (i.e. dilazioni o postergazioni di pagamento, rispettivamente esigibilità in funzione di un evento determinato o determinabile) accordate dalla mandataria al mandante, con la conseguenza che gli onorari diventano immediatamente esigibili.  La revoca o disdetta va comunicata per iscritto, rispettivamente per e-mail agli indirizzi in uso dalle parti nella loro ordinaria corrispondenza.

  2. In tutti i casi la mandataria ha il diritto di ritenzione su tutto quanto in suo possesso e di proprietà del mandante, nel limite di quanto previsto dalla legge, a garanzia delle proprie spettanze (compresi eventuali onorari maturati ma non ancora scaduti). 


H.           Conservazione/Custodia e restituzione dei documenti di lavoro e degli incarti

  1. Il Cliente è responsabile della conservazione dei propri documenti e delle copie dei documenti eventualmente trasmessi alla mandataria.  Quest’ultimo garantisce la conservazione dei documenti e dati in suo possesso per dieci anni. L’obbligo di conservazione si intende esteso solo ai documenti ricevuti dal Cliente o da terzi, rispettivamente prodotti dalla mandataria nell’esecuzione delle prestazioni di cui al mandato e soltanto nella misura della loro pertinenza con il Cliente. Sono esclusi gli appunti interni, le note interne e i lavori di ricerca eventualmente svolti dalla mandataria o terzi da questi incaricato.

  2. Alla scadenza del termine decennale, la mandataria è autorizzata ad eliminare i documenti senza avviso al cliente.

  3. Salvo diversa pattuizione tra le parti, la conservazione può avvenire anche in formato elettronico conformemente alle disposizioni legali vigenti in Svizzera. In tal caso la mandataria è autorizzata a dematerializzare e digitalizzare i documenti originali cartacei, che verranno poi eliminati garantendo la confidenzialità. Sono salvi quei documenti per i quali il cliente ha chiesto la conservazione dell’originale cartaceo. Documenti già in formato digitale, vengono conservati come tali. Rimane salva la facoltà della mandataria di restituire al cliente gli originali cartacei in suo possesso e di conservarne solo una copia in formato elettronico.  L’obbligo di rendiconto e restituzione avviene in formato esclusivamente elettronico, salvo per quei documenti che sono stati conservati anche in forma cartacea.

  4. I documenti dematerializzati, ivi comprese le presenti condizioni e/o il contratto di mandato, permangono validi anche in forma elettronica.  Le parti rinunciano quindi ad invocare, in caso di litigio, l’assenza dell’originale cartaceo rispettivamente il cliente rinuncia espressamente a contestare la paternità e l’autenticità delle proprie firme sui documenti che consegna alla mandataria e che questi conserva esclusivamente in forma elettronica.


I.              Richiesta dati personali e aziendali per nuovi clienti

  1. Il mandante autorizza la mandataria a richiedere specifiche informazioni concernenti la solvibilità del mandante e/o della/e persona/e beneficiaria/i economica/i del mandante, presso l’Ufficio Esecuzioni e Fallimenti o ad altri enti pubblici espressamente autorizzati a dare informazioni in merito. Le spese inerenti tali richieste sono poste a carico del mandante. 


J.             Modifiche

  1. La mandataria si riserva di modificare unilateralmente in ogni tempo le presenti condizioni generali. La mandataria informerà il cliente secondo i canali di comunicazione normalmente in uso tra le parti, essendo inteso che la comunicazione per e-mail è ritenuta sufficiente. 

  2. Modifiche unilaterali del cliente sono escluse.  Modifiche delle condizioni generali e/o del contratto, concordate con il cliente (modifica bilaterale), richiedono, per la loro validità, la forma scritta (manoscritta).


K.            Clausola di salvaguardia

  1. La nullità e/o inefficacia, parziale o totale, di una o più clausola delle presenti condizioni generali o del contratto di mandato, accertata in via definitiva da un tribunale competente, non pregiudica le rimanenti clausole valide ed efficaci; la clausola in questione verrà modificata nella misura necessaria affinché possa essere resa valida, nel rispetto della volontà delle parti così come espressa nel contratto e/o nella clausola invalidata.


L.            Diritto applicabile

  1. Al contratto di mandato, alle presenti condizioni, alla loro interpretazione e alla loro esecuzione si applica il diritto svizzero, ad esclusione delle norme sul diritto internazionale privato. 


M.          Foro giuridico

  1. l foro giuridico è alla sede della mandataria.